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| COS'E' LA PREFETTURA - UTG | |||
Il Prefetto è un organo periferico del Ministero dell’Interno con competenza generale. In particolare, il Prefetto:
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Il Prefetto è un organo a competenza generale che, in ambito provinciale, rappresenta il Governo nella sua unità: in quanto tale, è titolare della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.). Il ruolo di rappresentanza generale del Governo, riconosciuto al Prefetto, trova supporto nell'istituzione della Conferenza provinciale permanente da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Si tratta di un organismo che coadiuva il titolare della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, nel coordinamento delle Pubbliche Amministrazioni statali sul territorio e garantisce la leale collaborazione di tali uffici con gli enti locali. Nell'esercizio di queste funzioni di coordinamento, il prefetto può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza, anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Inoltre, nel caso non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il prefetto, previo assenso del ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri. Quale autorità provinciale di pubblica sicurezza il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia; assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione e ne coordina le attività. Nello svolgimento di queste funzioni è affiancato da un organo ausiliario consultivo, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il Comitato è composto dal Questore, dai Comandanti provinciali dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, dal Sindaco del Comune capoluogo, dal Presidente della Provincia, dal Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato, nonché dai Sindaci dei Comuni interessati, quando devono trattarsi questioni relative ai loro ambiti territoriali. Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati, il Prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato i responsabili delle altre Amministrazioni dello Stato oltre a componenti dell’ordine giudiziario. Il prefetto ha il potere di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti se indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (art. 2 del R.D. 733/1931, di approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Nell’ambito della Protezione Civile spetta al Prefetto, nell’ambito del territorio provinciale, il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dalla calamità. Ai sensi della legge 225/1992 il Prefetto, che in sede provinciale rappresenta il Governo, al sopraggiungere di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria oppure per calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, assicura attraverso il centro coordinamento soccorsi l’attuazione degli interventi urgenti di protezione e difesa civile. Il Prefetto assicura il corretto svolgimento del procedimento elettorale, cura le procedure di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e di rimozione o sospensione degli amministratori. Nei confronti delle Amministrazioni locali svolge inoltre funzioni di raccordo e di collaborazione. Tra le funzioni essenziali del Prefetto va sicuramente ricordata quella di mediazione e di raffreddamento dei conflitti sociali e, in particolare, delle vertenze in materia di lavoro. Tale compito è volto a tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori assicurando una costante attività di mediazione volta a superare i conflitti sociali e agevolando la positiva soluzione delle vertenze. Una attività che è poi strettamente connessa con quello del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica avendo quale fine anche quello di stemperare tensioni e prevenire il determinarsi di turbative dell’ordine pubblico. In tale quadro la legge 12/6/1990 n.146 come modificata dalla legge 11/4/2000 n.83 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, attribuisce al Prefetto pregnanti funzioni dirette a contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti costituzionalmente tutelati (es. diritto alla vita, alla salute, all’istruzione, alla sicurezza, alla circolazione ecc.) nell’ottica di salvaguardare la continuità dei servizi pubblici essenziali sia pure in una aliquota ridotta. In questo quadro spetta al Prefetto il compito di procedere al “tentativo preventivo di conciliazione” nonché l’onere di informare costantemente l’apposita Commissione di Garanzia sull’applicazione della legge e, infine, la competenza ad adottare, ove ne ricorrano i presupposti di legge, l’ordinanza di precettazione necessaria a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente garantiti e ad assicurare le prestazioni minime nei servizi pubblici. |
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Palazzo Prefettura si staglia al centro di Matera, al termine di una delle strade piú frequentate della cittá, ... |
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